Modello organizzativo
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
Art. 1 - Finalità
1. Il Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sui Soci e Tesserati, specie se minori d'età nell'ambito del "Colonnella Golf Club asd" (di seguito anche solo "Golf Club" o "Club").
2. Il presente Modello recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e ss.mm.ii., le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding nonché le Linee Guida della Federazione Italiana Golf (F.I.G.).
3. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Soci e Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
4. Il presente documento costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui l'Associazione e tutti i Soci e Tesserati F.I.G. presso lo stesso Colonnella Golf Club asd sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
- la promozione dei diritti di cui al precedente comma;
- la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- la consapevolezza dei Soci e Tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- l'individuazione e l'attuazione da parte del Golf Club di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Officer della F.I.G., che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- l'informazione dei Soci e Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- la partecipazione del Golf Club e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla F.I.G. nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding del Golf Club.
Art. 2 - Campo di applicazione
1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
a) i Socie e Tesserati F.I.G., ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale, presso il Golf Club;
b) tutti coloro che trattengono rapporti di lavoro o volontariato con il Golf Club;
c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con il Golf Club.
Tutti i soggetti di cui sopra devono, prima di intraprendere qualsiasi rapporto con il Golf Club, firmare l'allegata dichiarazione di conoscenza e accettazione delle Politiche di Safeguarding per la tutela dei minori e per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione.
Art. 3 - Condotte rilevanti
1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:
a. l'abuso psicologico, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Socio e/o Tesserato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dello stesso, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
b. l'abuso fisico, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
c. le molestie ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d. abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Socio e/o Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Socio e/o Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e. la violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
f. il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto online) ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Soci e/o Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Socio e/o Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
g. nonnismo (c.d. "hazing"), ossia ogni condotta che coinvolge un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;
h. abuso di matrice religiosa, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
i. l'abuso dei mezzi di correzione, ossia l'oltrepassare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
j. negligenza ossia il mancato intervento di un Socio e/o Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, incarico, officio, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Modello organizzativo e di controllo, omette di intervenire e/o di segnalare al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all'art. 6, al Safeguarding Officer F.I.G. o alla Procura Federale, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;
k. incuria, ossia la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
l. altri comportamenti discriminatori, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori, di qualsiasi tipo, che siano finalizzati a conseguire un effetto lesivo dei principi e dei doveri sanciti nel Codice Etico del Club che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.
Art. 4 - Principi
1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:
a) assicurare un ambiente, sia in campo che fuori, ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
b) riservare ad ogni Socio e/o Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
e) confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del Golf Club ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
f) far svolgere l'attività golfistica nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
g) programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, identificando le situazioni che possono comportare rischi per i minori e per gli atleti in genere;
h) ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
i) prevenire, durante gli allenamenti, in gara e in occasione delle trasferte, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
j) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività golfistica, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.
Art. 5 - Tutela dei minori
1. Il Golf Club, quando instaura un rapporto di lavoro, a prescindere dalla forma, con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
Art. 6 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il Golf Club nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica a F.I.G. nel rispetto delle indicazioni fornite dalla stessa e, comunque, all'atto della riaffiliazione.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato nell'ambito di ciascun Golf Club tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente tesserato F.I.G.;
- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell'ambito del Golf Club (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del nominativo e dei contatti) e comunicata alla Federazione, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
4. Il Responsabile dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.
5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il Golf Club provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile, comunicandola alla Federazione, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo del Golf Club. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della F.I.G.. Il Golf Club provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
7. Il Responsabile è tenuto a:
- vigilare sulla corretta applicazione e aggiornamento del presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice Etico del Club;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio Golf Club ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- segnalare al Safeguarding Officer F.I.G. eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- rispettare gli obblighi di riservatezza al fine della corretta attuazione delle Linee Guida della Federazione Italiana Golf;
- formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice Etico, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- valutare annualmente le misure del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e dei Codice Etico nell'ambito del proprio Golf Club, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata da F.I.G..
Art. 7 - Dovere di segnalazione
1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati F.I.G., specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Procuratore Federale direttamente e/o tramite il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del Golf Club o Safeguarding Officer della F.I.G..
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente documento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del Golf Club o direttamente con il Safeguarding Officer della F.I.G..
La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (c.d. Segnalante), con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Federazione. La segnalazione può essere anche anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (c.d. Segnalato);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Art. 7.1 - Destinatari della segnalazione
Le segnalazioni di cui al precedente 7, nonché quelle relative alla violazione del presente Modello e del Codice di Condotta, sono trasmesse senza indugio direttamente al Responsabile di cui al capitolo precedente.
Art. 7.2 - Modalità di segnalazione
La segnalazione viene effettuata tramite mail all'indirizzo luigiamasi@yahoo.it, accessibile solo dal Responsabile.
Il Responsabile gestisce tempestivamente la segnalazione, eventualmente ascoltando anche i segnalanti e facendo ogni verifica necessaria.
Salvi i casi di manifesta infondatezza della segnalazione, questa viene trasmessa al Safeguarding federale e, se competente, all'Autorità giudiziaria.
L'esito della segnalazione viene comunicato al Segnalante.
Art. 7.3 - Tutela della riservatezza
In ogni fase della procedura, è tutelata la riservatezza del Segnalante e, in generale, di chi abbia:
- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding, affinché non siano esposti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.
Art. 8 - Diffusione ed attuazione
1. Il Golf Club, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice Etico e delle politiche di prevenzione in esso definite tra i propri Soci e Tesserati F.I.G. e i propri collaboratori che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del Golf Club e affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con il Golf Club che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.
Art. 9 - Sanzioni
Art. 9.1 – Illeciti disciplinari
Costituiscono illeciti disciplinari e sono passibili delle sanzioni di cui al presente Modello, le seguenti condotte:
a) violazione del presente Modello;
b) violazione del Codice di Condotta;
c) mancato invio di informazioni rilevanti al Responsabile;
d) ritorsioni nei confronti dei segnalanti;
e) invio di segnalazioni infondate o in mala fede.
Art. 9.2 - Sanzioni applicabili
Le sanzioni applicabili sono le seguenti, in ordine di gravità:
i. Censura nell'ipotesi di commissione con colpa lieve di uno degli illeciti di cui alle lettere a), b) e c);
ii. Sospensione dall'incarico svolto per l'Affiliata per un periodo da un mese a un anno, in caso commissione con colpa grave di uno degli illeciti di cui alle lett. a), b), c) ed e);
iii. Sospensione dall'incarico svolto per l'Affiliata per un periodo da sei mesi a due anni, in caso di commissione con dolo degli illeciti di cui alle lett. a), b), c), d) e);
iv. Cessazione immediata dell'incarico svolto per l'Associazione e l'impossibilità di riassumerlo in futuro in casi di reiterazione delle violazioni di cui al punto iii. o adozione, nell'espletamento di attività, di un comportamento suscettibile di configurare una fattispecie di reato.
Quanto sopra ferme restando le sanzioni previste dalla legge per condotte penalmente rilevanti e dal Regolamento di giustizia federale.
9.3 - Procedura
I procedimenti disciplinari per gli illeciti di cui all'art. 7.1 sono instaurati d'ufficio o su istanza del soggetto interessato o su istanza del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato dinnanzi al Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Colonnella Golf Club, possono svolgere l'attività istruttoria ritenuta opportuna, svolgere audizione e acquisire documentazione anche audio – video. Salvo che la segnalazione risulti di particolare complessità, il procedimento si conclude nel termine di trenta giorni dal suo avvio.
L'avvio della procedura e i suoi esiti sono comunicati al Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato, al Responsabile federale ed alla Procura Federale, ove di competenza.
Art. 10 - Formazione
1. Il Golf Club predispone programmi di formazione volti a far conoscere ai propri Socie e Tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate ai sensi del presente documento. La formazione dovrà essere resa in conformità alle indicazioni federali.
Art. 11 - Norme finali
1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo del Golf Club con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della F.I.G..
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Direttivo del Golf Club.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della F.I.G., da tutta la normativa approvata dal Consiglio Federale della Federazione, incluse le Linee Guida in materia di safeguarding e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, nonché, per quanto eventualmente di competenza, dal Code of Ethics, approvato dall'International Golf Federation.
8. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. L'approvazione del presente documento è adeguatamente resa pubblica nell'ambito del Golf Club (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage) e comunicata alla Federazione, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.